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La recidiva per occupazione abusiva di suolo pubblico giustifica la sospensione dell’attività commerciale

In proposito occorre considerare come l’art. 6 della legge n. 77/97, dispone che “In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni”.

SULL’ARGOMENTO:

Un breve revival – IMPOSTA PUBBLICITA’ – TOSAP/COSAP – Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico – Legge 25 marzo 1997, n. 77 – Art. 6

TOSAP/COSAP – Tar Rm Sentenza n.8554 del 17/7/2017 – Occupazione abusiva – Legittimo il provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale

TOSAP/COSAP – Tar Na – Sentenza del 1/9/2017 – Occupazione abusiva – Sospensione licenza – Legittimità

 

1 commento su “La recidiva per occupazione abusiva di suolo pubblico giustifica la sospensione dell’attività commerciale”

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