Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, avendo ritenuto, con motivazione coerente e convincente, l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 16del Trattato Lateranense sul presupposto che la tassa sui rifiuti non potesse considerarsi un tributo gravante sugli immobili.
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