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Spetta la RIDUZIONE IMU del 50% se è stata comunicata l’inagibilità dell’immobile

Massima:

Deve essere riconosciuta la riduzione dell’Imu del 50% ex art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011 ove lo stato di inagibilità sia già noto all’Ente impositore, e ciò nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede che devono ispirare il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino per cui l’Ente impositore non può pretendere la documentazione di cui sia già a conoscenza. Nel caso di specie il contribuente aveva comunicato l’avvenuto crollo del tetto e del solaio dell’immobile in data 31 gennaio 2005 a mezzo raccomandata al Comune di Roma che pretendeva l’Imu per il 2013. In particolare i giudici hanno evidenziato il mancato rilievo del Comune di Roma a fronte dell’affermazione del contribuente che lo stato dell’immobile non avesse subito variazioni risultando così applicabile il principio di non contestazione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 115, co 1° c.p.c.; art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 16371/18; 18453/16; 16872/19.

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