Orbene, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un diverso termine di conclusione del procedimento, trova applicazione il termine generale residuale di trenta giorni di cui all’art. 2 comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 (ex plurimis, T.A.R. Molise, Sez. I, 31.3.2014, n.224).