La sussistenza di un tale obbligo deve essere esclusa. È assorbente considerare che la fonte del potere esercitato del Comune risiede nella previsione di legge, espressamente richiamata, dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta norma – dettata nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – esplicitamente deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 (riguardanti, rispettivamente, l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e le modalità e i termini dell’approvazione delle tariffe).