Il Collegio ritiene, in definitiva, condivisibile la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che si è espressa nel senso che la collocazione dell’insegna sul tetto dell’edificio ne connoti proprio il suo carattere di impianto pubblicitario, escludendo quello di insegna di esercizio: “su una parte del tetto dell’impresa stessa. Detta collocazione, infatti, lascia intendere che non si tratti “di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale (in quanto atta a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa), bensì di elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell’attività imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario…” (cfr. CDS_200703782_SE-1)…” (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2017, n. 2129; nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV 23.10.2017 n. 4867). Analogamente per quanto concerne le dimensioni dell’insegna. Il Consiglio di Stato ha posto, infatti, l’accento anche su tale elemento affermando che…
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