PUBBLICITA’ – Dovuta l’imposta in assenza di apposita cessazione

L’art 8, comma 3, del d.lgs n. 507 del 1993 in particolare dispone che :” La dichiarazione della pubblicita’ annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche’ non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicita’ si intende  prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Nella specie non è contestato che la contribuente, dopo aver provveduto a dichiarare i mezzi pubblicitari, non ha poi presentato alcun dichiarazione di cessazione

SULL’ ARGOMENTO:

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cessazione dei mezzi pubblicitari – Rassegna giurisprudenziale

 

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