La Commissione Tributaria Regionale (affermando che l’attività istituzionale della Fondazione consiste nell’operare nel campo della tutela della salute e della medicina riabilitativa e che si tratta di un ente non commerciale che – quanto al requisito soggettivo – svolge all’interno dell’immobile una delle attività indicate nell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 fra le quali quelle assistenziali, sanitarie e di ricerca scientifica (quali risultano dallo Statuto della fondazione), attività che devono essere svolte con modalità non commerciali perché la distribuzione di utili è vietata dallo Statuto e che – quanto al requisito oggettivo – l’immobile è utilizzato direttamente dall’Ente) si è attenuta ai suddetti principi laddove, con riferimento al cd. requisito soggettivo ha evidenziato la natura non commerciale dell’ente in quanto non distribuisce utili come si deduce dallo Statuto (evidentemente allegato dalla parte contribuente la quale dunque ha assolto il relativo onere della prova) mentre con riferimento al requisito oggettivo ha evidenziato che all’interno degli immobili in questione si svolgono attività assistenziali e sanitarie.