dall’allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l’immobile (autorimessa) insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono né la risoluzione del rapporto di locazione né il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie – ha correttamente considerato che l’impossibilità per il locale (nella specie, una autorimessa) di produrre rifiuti per sua natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione