Massima:
In materia di Imu non è dovuta l’imposta richiesta dal Comune che ha tenuto conto unicamente delle risultanze catastali che hanno un rilievo esclusivamente fiscale e non una portata civilistica che si rinviene invece nei registri immobiliari e negli atti notarili di trasferimento delle proprietà, ove il contribuente dimostri con atto notarile la previa avvenuta vendita dell’immobile oggetto dell’imposta. (G.T.).
Riferimenti normativi: artt, 1, 2, 3 d.lgs. 504/1992.