Osserva preliminarmente il Collegio che la novella legislativa di cui all’art. 40 comma 5-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 29/7/2021 n. 108 è stata introdotta con la legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/7/2021 n. 181 ed in vigore dal giorno successivo ossia il 31/7/2021 (cfr. art. 1 comma 8 della legge di conversione).
Detta disposizione ha portata innovativa e, in assenza di un’esplicita previsione normativa al riguardo, è priva di valore retroattivo e non può applicarsi alle fattispecie originatesi prima della sua entrata in vigore. Essa è infatti priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa per il passato (cfr. Corte di Cassazione, sez. unite civili 21/1/2021 n. 2061) non avendo in tal senso disposto lo stesso legislatore, né proponendosi la novella di operare un’interpretazione autentica di un assetto legale precedente, in quanto essa interviene – in modo appunto innovativo – a introdurre un regime tariffario fisso e predeterminato (pari a 800 €) ancorato al singolo impianto insistente sul territorio, privando gli Enti locali di uno spazio discrezionale al riguardo: l’art. 1 comma 831-bis delinea una disciplina speciale “su misura” per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831.