Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, costituisce principio generale consolidato in materia che “per la formazione dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso è sufficiente il decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza senza una risposta dell’amministrazione solo se l’istanza sia assistita da tutte le condizioni e dai presupposti richiesti dalla legge per poter essere accolta <<Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 876>>. (…) In conclusione, il decorso del termine per il silenzio-assenso si ha solo qualora la domanda sia assistita da tutti i presupposti, di fatto e di diritto, perché l’Amministrazione possa provvedere, dal momento che esso si pone come co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria, al solo fine di colmare l’inerzia della p.a.” (Cons. St., sez. V, n. 428/2019).