ICI/IMU – Esenzione – Utilizzo per lo svolgimento di compiti istituzionali – Previa condizione che il bene sia anche posseduto dall’ente che svolge l’attività

Massima:

In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l’agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall’ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nel caso di specie la CTR ha rilevato che sulla base di un contratto di comodato, l’immobile oggetto del giudizio non era utilizzato direttamente dalla Fondazione che chiedeva l’esenzione dell’ICI ma era utilizzato da una cooperativa esercente il “commercio etico equo solidale”, attività coerente con quella svolta dalla Fondazione, o comunque coerente con i suoi fini istituzionali, ma svolta da altro soggetto diverso dal possessore e proprietario del bene, circostanza che preclude l’agevolazione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 7, d. lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 13691/19.

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