Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Provincia non vanta una potestà discrezionale di graduare ad libitum le tariffe secondo criteri propri, determinati arbitrariamente, dovendo esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei principi posti dall’art. 1, co. 816, della legge finanziaria del 2019 e dei principi dell’ordinamento a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da FER, che sono a fondamento di una tariffa standard, cioè di una tariffa ordinaria.
Pertanto, la Provincia di Foggia, al fine assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, avrebbe dovuto, innanzitutto, recepire il prescritta tariffa annua standard di € 30,00 per le occupazioni soprassuolo e di € 7,50 per le occupazioni del sottosuolo; solo ed esclusivamente nel caso in cui tali tariffe di legge non avessero garantito un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal CUP, avrebbe potuto legittimamente aumentare – in modo proporzionale – la prescritta tariffa standard annua rispetto a tutte le varie tipologie di occupazione – nessuna esclusa né esentata – così da garantire l’invarianza del gettito.
L’oggettiva esigenza di assicurare l’invarianza del gettito non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al CUP, ma deve proporzionalmente incidere su tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento.