Ritenuto che l’interpretazione dei contratti sottesi – espressamente definiti come contratti di locazione- spetti al Giudice Ordinario, il quale soltanto potrà dunque esprimersi sulla natura degli stessi; che, in ogni caso, ove si ritenga sussistere un rapporto concessorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, a fronte della effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1 comma 831-bis della L. 27/12/2019, n. 160, nessuna discrezionalità potrebbe sussistere in capo all’amministrazione sull’applicazione del canone in questione, con la conseguenza che la posizione giuridica vantata sarebbe quella di diritto soggettivo; che, quindi, vertendo la presente controversia sul quantum dei corrispettivi dovuti da parte ricorrente in virtù della stipula dei contratti di locazione suindicati e/o sul corretto ammontare del canone concessorio, sussiste comunque nella presente controversia la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza degli effetti, ai sensi dell’art.11 c.p.a;