…la norma di riferimento per il caso di specie avrebbe dovuto essere non l’art.8, comma 2, del d.lgs. 504/1992 -a cui la CTR ha fatto riferimento, errando, come norma di esenzione condizionata al requisito della residenza o, in alternativa, della stabile dimora- bensì quella dell’art.13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Rispetto a quest’ultima, si è statuito: “In tema di IMU, l‘esenzione prevista per la casa principale dall’art.13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Sez. 6 -5, ord. n.4166 del 19/02/2020).