TAR CATANZARO SENTENZA 601 DEL 5/4/2022
Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’applicazione di un coefficiente di modifica della tariffa standard (in base alla tipologia di strada e di attività esercitata), prevista dal Regolamento, è pienamente conforme ai criteri per la modifica della tariffa standard fissati dalle norme di legge.
Il comma 824, dell’art. 1, della L. 160/2019 prevede, infatti, che “il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione”.
In aderenza al comma 824 citato, il Regolamento prevede che “la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x metri quadri” (art. 50).