L’esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, spetta a condizione che entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all’imposta municipale propria, sia presentata apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio di applica. Il mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo, preciso e specifico onere formale, non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta, essendo espressamente previsto a pena di decadenza, determina la non spettanza del beneficio. (G.T.).
Riferimenti normativi: d.l. 31 agosto 2013, n. 102, l. 28 ottobre 2013, n. 124.
Riferimenti giurisprudenziali. Cass. nn. 21465/20; 15407/2017; 4333/2016; 2925/2013; 5933/2013.