Massima: In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ. in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie ed è nulla la notifica dell’avviso di accertamento Imu non avvenuta impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius ma nella residenza anagrafica di una coerede. (G.T.).
Riferimenti normativi: artt. 752 e 1295 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 18451/16; 22426/14.