La circostanza che l’iter procedimentale sia in corso, ancorché in uno stato avanzato, non è completamente satisfattiva dell’interesse attivato dal privato ricorrente, così che il ricorso avverso il silenzio deve essere accolto.
Come noto, infatti, la funzione di detta azione è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (così Cons. Stato, sez. VI., 17 dicembre 2013, n. 6037, cfr. pure Tar Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2017, n.12204).