Non sussiste alcuna violazione della normativa di settore (D.Lgs. n. 285/1992, D.P.R. n. 495/1992 e legge n. 124/2017), né dei Regolamenti regionali n. 2/2006 e n. 11/2019, né della L.R. 16 aprile 2015, n. 24, poiché da quelle norme e disposizioni non potrà mai discendere l’obbligo del Comune di autorizzare in deroga quell’impianto, né quello di rinnovare la concessione del suolo pubblico alla ricorrente.