Trattandosi del concorso di più domande concernenti – in parte – la medesima porzione di suolo pubblico, era infatti indispensabile, prima di operare le opportune valutazioni e di decidere sulle due istanze, acquisire il punto di vista dei concorrenti circa le condizioni di priorità di cui all’art. 7 comma 3 del regolamento comunale, onde verificare, alla luce delle rispettive prospettazioni e del doveroso (in quanto imposto anche dalla D.G.C. n. 31/22) contemperamento dei contrapposti interessi, quale delle due rispondesse maggiormente all’interesse pubblico, o imponesse il minor sacrificio alla collettività: si tratta di condizioni che, in quanto inerenti ogni tipo di concessione amministrativa (argomenta ex art. 37 cod. nav.), prevalgono sulla mera priorità temporale, e non sono certo subordinate ad essa, come illegittimamente ritenuto dal Comune.