Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione dell’avviso di accertamento, spettando al giudice ordinario la cognizione delle controversie attinenti al pagamento dei canoni concessori, tra i quali deve farsi rientrare anche il CUP, introdotto dall’art. 1, co. 816-836, l. 160/2019 in sostituzione – per gli aspetti relativi all’occupazione di suoli pubblici – del COSAP (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III, 17 febbraio 2022, n. 260; cfr., in relazione al COSAP, Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64).
A diverse conclusioni non conduce il carattere impositivo dell’atto impugnato. L’art. 1, co. 792, l. 160/2019 ha previsto l’utilizzo del cd. avviso di accertamento esecutivo sia per i tributi sia per le «entrate patrimoniali» degli enti locali. Benché la pretesa economica possa essere realizzata dal Comune in via diretta e senza l’intermediazione di un giudice, l’avviso di accertamento non costituisce un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall’amministrazione. La sussistenza della giurisdizione ordinaria è del resto confermata dal richiamo, compiuto dallo stesso art. 1, co. 792, l. 160/2019, all’art. 32 d.lgs. 150/2011, che disciplina l’opposizione, da espletarsi dinanzi al giudice ordinario, all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.