“in tema di notificazione di atti tributari, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere apposita relata di notifica…
…la disciplina delle notifiche a mezzo posta è dettata in funzione del perseguimento del risultato utile di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che eventuali vizi del procedimento notificatorio rimangono sanati, in virtù del principio generale di conservazione, laddove la notifica, se pure viziata, abbia comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (ex art. 156 cod. proc. civ. ).”