“…Non è pertanto dubitabile che già dal momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno il gestore alberghiero sia qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune.
Lo stesso soggetto non risponde invece per il mancato pagamento dell’imposta da parte del cliente medesimo, unico soggetto passivo ai sensi del sopra citato art. 3 del regolamento (in conformità all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, che si esprime in questi termini: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive…”