Torna, la Suprema Corte, ad esprimersi ancora una volta sulle invocate esenzioni ai fini Tosap per occupazioni realizzate con cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Riconfermando l’univoco orientamento già espresso in numerose occasioni, la VI Sezione ribadisce la debenza del tributo in assenza dei requisiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 507/93.
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2312 Anno 2018
Questa Corte ha già avuto occasione di recente di affermare, in controversia analoga tra le stesse parti riferita all’anno d’imposta 2004 (cfr. Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11883) la correttezza di detta statuizione, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto «l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui all’art. 49, lett. e) del d. lgs. n. 507/1993», norma di stretta interpretazione, «che subordina l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio» (in termini analoghi cfr. Cass. sez. 5, 11 giugno 2004, n. 11175), ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie in esame.
D’altronde, la dedotta mancanza di un interesse economico della ricorrente in ragione della destinazione a pubblico servizio non è compatibile con la natura lucrativa dell’attività d’impresa svolta dalla ricorrente medesima.
Ne consegue la legittimità della decisione impugnata che, in conformità ai precedenti di questa Corte richiamati dalla CTR (Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591; Cass. sez. 5, 21 giugno 2004, n. 11553; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238; cfr. anche, più di recente, Cass. sez. 5, 27 settembre 2017, n. 22490), ha inteso il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame in senso oggettivo, implicante il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo, quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini l’utilizzazione.