La natura demaniale di un bene concesso in suo a terzi è di per sé del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento della relativa area a TARSU, se produttiva di rifiuti solidi urbani (Cass. n. 3829 del 2009). In questo senso depone l’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993 che dichiara: “esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. Mentre l’art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22 del 1997 , nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti, dichiara che: “sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi. L’art. 6, comma 1, lett. c) legge n. 84 del 1994 istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l’altro, di “affidamento e controllo dell’attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione”