I giudici del merito avrebbero dovuto considerare che “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti … ” (art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 50771993), ed in conseguenza avrebbero dovuto accertare se la contribuente avesse effettivamente dimostrato i presupposti fattuali per poter beneficiare citate esclusioni dall’assoggettamento al tributo, e non limitarsi a rilevare “il vincolo di destinazione ad uso pubblico” del parcheggio coperto per cui è causa, destinazione funzionale dell’immobile che non conduce affatto a ritenere che lo stesso sia improduttivo di rifiuti solidi urbani.