RIFIUTI – TARSU – Locali per fanghi termali – Tassabili – Cassazione – Sentenza 8910 del 11/4/2018

Ciò non esclude, infatti, la produzione anche di rifiuti solidi urbani, in ragione di una presenza umana che, rapportata all’attività che ivi si svolge, certamente non appare sporadica o occasionale, sicché vale il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.” (Cass. n. 17622/2016, più di recente, Cass. n. 21250/2017).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *