In primo luogo, così come insegna la Suprema Corte, il vero oggetto dell’imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice “disponibilità” dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari. In termini, sentenza Cassazione 1 settembre 2004, n. 17.614. Ancora: l’art. 7 comma 1, D.Lgs. 507/1993 quando regola la quantità del contenuto dell’imposta, assume come parametro per la sua determinazione la “superficie della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario”, indipendentemente dal numero dei messaggi che trasmette.