Questa Corte ha infatti chiarito che “ai veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l’esclusivo o prevalente esercizio dell’attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, è applicabile la disciplina di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, relativa alla pubblicità ordinaria, e non quella di cui all’art. 13 del medesimo decreto legislativo, riguardante la pubblicità effettuata con veicoli, poiché questa, a differenza dell’altra, costituisce una modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che, per il suo tenore letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso loro propria: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione a camion-vela, espressamente adibiti ed immatricolati per l’espletamento di attività pubblicitaria” (Sentenza Cassazione n. 5858_2012).
CONFORMI:
- Sentenza Cassazione n. 5858_2012
- CTR_ER_Sentenza n. 1750:2018, del 26.06.2018, Sez. 11
- Sentenza n. 2 del 7 gennaio 2019 CTR TOSCANA
RILEVA LA DISPONIBILITA’ E NON L’EFFETTIVO UTILIZZO:
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