“Per quanto riguarda l’assunto secondo cui i messaggi di natura politica od ideologica non sono soggetti ad alcun pagamento di imposta, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 89 del 1979 e n. 301 del 2000), la censura non è pertinente, riguardando tali decisioni l’imposta sulla pubblicità che la Corte Costituzionale ha ritenuto non dovuta per i messaggi cosiddetti ideologici e vertendosi, invece, nel caso in esame, nella diversa ipotesi di affissioni al di fuori degli spazi consentiti, la cui disciplina il giudice delle leggi ha ritenuto nel tempo sempre conforme a costituzione in quanto relativa alle modalità di esercizio del diritto (sent. n. 1/56; n. 48/64; n. 129/70; n. 89/79).”