TOSAP – CTR Marche – Sentenza 270 del 17/5/2018 – “Grotte” – Tassabilità

Deve al riguardo ricordarsi l’ormai costante orientamento della Suprema Corte secondo cui devono individuarsi i beni demaniali o patrimoniali indisponibili anche tra quelli che sono tali in quanto “funzionali rispetto agli interessi della collettività”. In particolare la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3811 del 16.2.2011 ha affermato che “dall’applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 della Costituzione si ricava il principio della tutela dell’umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato Sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per la classificazione legislativo-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della proprietà dello Stato, ma anche con riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività che per tale loro destinazione, appunto alla realizzazione dello Stato Sociale, devono ritenersi “comuni”, prescindendo da titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività”. In base a tali principi esposti dalla Suprema Corte, l’inserimento delle aree in oggetto tra quelle sottoposte al tutela paesaggistica, oltre a tutti gli elementi già sottolineati dalla CTR L’Aquila e dalle successive sentenze della CTP Ancona, rendono evidente come sussista nel caso di specie la sussistenza del presupposto della TOSAP individuato dall’art. 38 del D.Lvo 507/1993…

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