Trova dunque applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 672) secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione».
Ciò comporta che qualora (come nella specie) il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, «ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione.