Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 23 magg10 2014, n. 11466), ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale «In tema di contributi di bonifica, il riferimento onnicomprensivo ai beni di “pertinenza” degli enti pubblici, contenuto nell’art. 1O del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, consente di ritenere anche i beni demaniali, assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l’impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore»