“…la norma (art. 7 D.Ivo n. 507 del 1993) prevede come tipica l’ipotesi della tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone, e, solo come ipotesi speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro. Quella invocata dal ricorrente, è dunque, l’ipotesi di uno speciale regime di tassazione rispetto a quella normale della imposizione plurima, fondata sulla pluralità di messaggi pubblicitari.
E’ stata la società ad invocare questa ipotesi, a dispetto delle altre, e dunque gravava su di essa l’onere di dimostrare che il contenuto pubblicitario era unico, non rientrante nell’ipotesi tipica prevista dalla norma…”