“…In questo senso, la redazione del verbale di mancato accordo pur risolvendosi in una presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo, non può essere equiparato ne’ a una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione, ne’ a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa. Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo dì attitudine definitoria rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della perdurante sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento…”