“Le condizioni dell’esenzione sono cumulative: devono sussistere tanto il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell’ente quanto il requisito oggettivo e cioè che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dall’art. 7 citato (cfr. Cass. civ. sez. V n.13966/2016, cit.). Non rileva quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività (Cass. sez. V, n. 24500/2009).”