Oggetto di tassazione è il “mezzo pubblicitario” con il quale si effettua la pubblicità stessa e non il tempo dedicato alla medesima; quindi è la superficie del veicolo pubblicitario utilizzato a determinare il quantum debeatur, e non il tempo della pubblicità.
Questa Corte ha affermato che il vero oggetto dell’imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice “disponibilità” dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari (Cass. 1 settembre 2004, n. 17614).
Non vi è, dunque, correlazione fra il “tempo” dedicato alla divulgazione della pubblicità, con la “superficie del veicolo impiegato” per la sua manifestazione.
L’imposta di pubblicità, come ben si vede, colpisce l’occupazione geometrica, vale a dire fisica del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario, e non il tempo utilizzato per la pubblicità stessa. Può essere definita “un’imposta di occupazione” e non di “tempo”, seppur svolta con messaggi ripetitivi (Cass. 17/2011).