COSAP – Accertamento – Verbale pubblico ufficiale e termini di difesa

“Giova rammentare che il verbale di accertamento, nel quale vengono analiticamente descritte le violazioni personalmente accertate dagli agenti della Polizia Locale, costituisce piena prova delle infrazioni contestate. Infatti, nel giudizio di opposizione all’avviso di pagamento la verità dei fatti direttamente rilevati dall’agente accertatore può essere contestata solo avvalendosi del procedimento di querela di falso, che nel presente giudizio non è stato esperito (Cass, sez. lav. n. 23800/2014), rendendo così incontrovertibili i fatti stessi.

La società opponente presume che vi sia stato da parte degli accertatori un travisamento dell’effettivo svolgersi dei fatti direttamente verificati dagli agenti, le cui questioni sono, come indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, riservate al giudizio di querela di falso; è, invero, ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione, che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso – nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale -la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass. n. 17355/2013 e n. 3705/2013).

Nel caso di specie, la querela di falso non è stata proposta dall’interessata e, quindi, ne deriva che le contestazioni mosse dalla parte attrice sull’accertamento eseguito dalla Polizia Locale in ordine all’area occupata non possano essere accolte. In ogni caso, la documentazione fotografica allegata dall’Ente (doc. n. 3) conferma il contenuto del verbale di accertamento. Del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento dello stato dei luoghi è la documentazione fotografica allegata dall’attrice (doc. n. 4), poiché non si riferisce alla situazione riscontrata dalla Polizia Locale all’atto del sopralluogo del 14-07-2017.”…

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