“si ritiene infondata l’eccepita omessa notifica del verbale “prodromico” nei termini perentori previsti dall’art. 14 L. 689/1981 e comunque secondo le modalità e termini previsti dal regolamento in materia di OSP di cui alla Del. C.C. 119/2005, atteso che nella fattispecie in esame non è in predicato il procedimento sanzionatorio (di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 14 bis della Delibera C.C. 119/2005) ma una richiesta di pagamento di indennità di occupazione abusiva che non postula alcuna notificazione prodromica del verbale di accertamento, soggiacendo alla sequenza procedimentale di cui ai commi da 6 a 10 dell’art. 14 bis della predetta Delibera e che scaturisce dal rapporto contenente gli estremi dell’occupazione abusiva all’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità, indicato al comma 3. In ogni caso nell’avviso di pagamento opposto è stato espressamente richiamato il verbale di accertamento che è stato compiutamente portato nella sfera di legale conoscenza dell’attore, atteso che risulta per tabulas , dalla documentazione depositata da Roma Capitale, la regolare notifica in data 07.01.2013 dello stesso ex art. 138 c.p.c. nei termini dell’art. 14 bis del regolamento cosap “.