“L’esenzione prevista in favore del Comune dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 in ragione del carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria non può trovare applicazione al di là degli stretti confini stabiliti dalla disposizione nella identificazione dei soggetti destinatari (sicché, come ha avuto modo di rilevare questa Corte, tale esenzione nemmeno può essere applicata in favore di una società partecipata dal Comune, quand’anche operante come società in house providing: v. Cass. n. 25300 del 2017“