La quinta sezione della Suprema Corte interviene sul contenzioso sollevato in materia di applicazione della tariffa a forfait per numero di utenze prevista dall’ex lett.f), comma 2, dell’art.63 del D.Lgs. 446/97. In particolare, i giudici della Cassazione hanno, ancora una volta, escluso qualsivoglia interepretazione estensiva della norma ribadendo quindi che della disposizione agevolativa in parola non può trarre beneficio un soggetto che non provveda direttamente all’erogazione del pubblico servizio in favore dei cittadini utenti.
“Da ciò si desume, in maniera chiara, che la misura agevolativa della determinazione forfettaria, ex lett. f), comma 2, dell’art. 63 del D. Lgs. n. n. 446 del 1997, secondo il suo stesso tenore letterale, può trovare applicazione solo per l’attività di erogazione di energia effettuata in favore direttamente dei cittadini. Conforta tale conclusione (oltre che lo stesso tenore letterale) anche la ratio della citata lett. f), del comma 2, dell’art. 63 del D. Lgs. n. n. 446 del 1997, che dal punto di vista logico, ancor prima che giuridico, giustifica la diversità di tariffa e l’applicazione del regime agevolativo, con la circostanza che l’erogazione del servizio pubblico avvenga direttamente in favore dei cittadini utenti.”