La sesta sezione Penale della Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla configurazione, o meno, del reato di peculato a fronte di condotte omissive verificatesi anterioremente all’entrata in vigore della Legge 77 del 20/7/2020.
…nella vicenda in esame si deve registrare un caso di successione di norme extrapenali che pure collocandosi in rapporto di interferenza applicativa sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell’agente (art. 358 cod. pen.) sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314 cod. pen.), lasciano, però, entrambe inalterate, potendo al più dirsi richiamate in maniera implicita da elementi normativi contenuti sia nella norma definitoria che nella fattispecie penale. Per il complesso delle suddette argomentazioni deve conclusivamente ribadirsi la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte, tra cui quella ascritta alla ricorrente, commesse in epoca anteriore alla novabb legis di cui all’art. 180, comma 4 del d. I. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020.