TRIBUTI IN GENERE – Accertamento – Motivazione e presupposto effettivo – Cassazione – Ordinanza 27135 del 27/11/2020

“La questione relativa alla esistenza della motivazione, quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento deve, infatti, essere nettarfiente distinta da quella attinente alla dimostrazione della effettiva esistenza dei presupposti per far valere la pretesa tributaria, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità formale dell’atto, ma rimane disciplinata dalle regole proprie del giudizio di impugnazione eventualmente introdotto dal contribuente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 4639 del 2020). Una cosa è, infatti, la regolarità formale dell’avviso di accertamento ed altra cosa è l’effettiva indicazione degli elementi sui quali l’amministrazione tributaria fonda la propriapretesa. L’esplicitazione di tali elementi (o del criterio astratto che si riferisca ad essi) può essere sufficiente a sorreggere la motivazione dell’avviso, mettendo il contribuente in condizione di conoscere i termini e le ragioni della pretesa fiscale e, al contempo,circoscrivendo i termini del futuro eventuale giudizio contenzioso, ma non esonera l’Amministrazione dal compito di fornire in tale giudizio, ove esso abbia luogo, la dimostrazione delle concrete circostanze sulle quali la medesima pretesa si sorregge.”

 

 

 

 

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