In secondo luogo, la prova della nullità compete al ricorrente, trattandosi di un fatto impeditivo dell’efficacia della cartella di pagamento che egli deduce e che quindi deve provare. Al riguardo, la convenuta ha prodotto visura dell’Agenzia delle Entrate da cui risulta che l’appellante ha domicilio fiscale in Via xxx, con decorrenza dal 23/9/2016. L’appellante, invece, non ha prodotto, né in primo grado né in questa sede, la prova del fatto che il suo domicilio fiscale non fosse in Provincia di xxx. Infattui, egli ha prodotto unicamente un certificato storico di residenza rilasciato dalla Città di xxx il 23/12/2016, mentre la cartella in esame è stata emessa il 24.9.20188. Non è noto se egli abbia spostato la sua residenza nel periodo successivo e quindi, come correttuamente osservato dal primo giudice, manca la prova del fatto che al momento dell’emissione della cartella il domicilio fiscale dello XX fosse in Comune non compreso nella competenza dell’Ufficio Territoriale di xxxx.