Tale assetto normativo che attribuisce l’obbligo del pagamento al soggetto che in concreto produce i rifiuti, tuttavia, non esclude che il Comune debba essere informato delle variazioni intervenute rispetto alla denuncia originaria.
Infatti, l’art. 70, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che “La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione (omissis…)”.