Erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto che per la integrazione della soggettività passiva (in tal senso è da intendersi il riferimento operato nella sentenza impugnata, con impropria terminologia, alla legittimazione passiva) dovesse concorrere il supposto, ulteriore requisito della disponibilità del bene, requisito che invece la legge non contempla.