Ne deriva che le società di gestione del risparmio, come la SGR spa, non possono essere, in linea di principio, soggetti passivi del tributo in esame, dovendo il relativo pagamento essere domandato ai soggetti che hanno in uso i beni di cui all’articolo 4, comma 2 ter, del d.l. n. 351 del 2001 e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio.