Non sussiste il presupposto impositivo relativamente alla collocazione di pensilina alla fermata di autobus di linea, ove il giudice di merito abbia accertato in fatto che la stessa non sottrae superficie al godimento della collettività, ma, anzi, proteggendo gli utenti del servizio di trasporto dagli agenti atmosferici, agevola lo sfruttamento del suolo pubblico.
DIFFORME:
Nel rapporto della Polizia municipale, che fa fede fino a querela di falso, non viene evidenziata la presenza di tettoie o tende e viene rilevata la superficie dell’occupazione di suolo pubblico delimitata da struttura definita a terra sui quattro lati.Le non equivoca risultanze del Rapporto della Polizia municipale e la mancanza, comunque, di prova della esistenza di pensiline, consente di ritenere assorbite le censure non esaminate dalla CTR che, peraltro, ha escluso che l’eventuale esistenza di tali pensiline, circostanza contestata dal Comune e di cui non vi è prova, ne escludesse la tassazione, non potendo essere ricomprese tra i manufatti (balconi verande e simili) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, esclude dall’applicazione della Tosap, avendo anche legittimamente escluso l’applicazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, comma 3, concernente le occupazioni temporanee, nonché del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 2, che prevede la riduzione del 30% per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, circostanze escluse nella fattispecie.»
- CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.13475 del 27/07/2012